SCATTA L'ORA DELLA TROTA SABATO 30 SETTEMBRE

Data 26/9/2017 20:27:17 | Argomento: Immissioni

MERCOLEDI' 1 NOVEMBRE APERTO


ORARIO DI PESCA: Dal Lunedì alla domenica 7:00 - tramonto CHIUSO IL MERCOLEDI'

REGOLAMENTO
Art.1 – La pesca è consentita solo se muniti di canna armata con un solo amo e una sola lenza.
Art. 2 - E’ vietato usare ancorette in sostituzione dell’amo, ad esclusione di chi pratica la pesca a spinning (con esche artificiali munite di paletta rotante oppure ondulante).
Art. 3 - E’ vietato pescare i pesci a strappo (agganciandoli in parti diverse dalla bocca).
Art. 4 - E’ vietato pescare con reti e guadini.
Art. 5 - E’ vietato usare il raffio in sostituzione del guadino per salpare i pesci a riva.
Art. 6 - E’ vietato effettuare qualsiasi forma di pasturazione.
Art. 7 - Sono consentite le seguenti esche:
Naturali: Comprendenti tutti i tipi di bruchi, larve (ad esempio: camole del miele, lombrichi, tarme della farina, del legno…)
VIETATO L’UTILIZZO DELLA LAVARVA DI MOSCA (BIGATTINO).
Tutti i tipi di pescetti presenti nel lago, utilizzati sia vivi che morti (alborella, scardola, carassio, persico sole…)
Marshmallow “zuccherini” utilizzati comunemente nella pesca della trota.
Artificiali: Rotanti, ondulanti, siliconici, pasta galleggiante, imitazioni di insetti e piumaggi di vario genere utilizzati nella pesca alla mosca.
TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESCHE ESCLUSE DAL PRESENTE ELENCO SONO VIETATE
Art. 7 Bis – E’ OBBLIGATORIO RILASCIARE VIVI TUTTI I TIPI DI CARPA AMUR prestando la massima attenzione in questa delicata operazione.
La CARPA SPECCHIO E REGINA dal peso di kg 3 in su vanno rilasciate.
E’ obbligatorio recarsi al posto di pesatura per accertare la taglia del ciprinide.
Sono da rilasciare tutti i capi che non sono stati agganciati dalla bocca.

Permessi di pesca
Art. 8 – I permessi di pesca sono contributi per il ripopolamento ittico del lago e pertanto da considerarsi come contributi specifici per l’Associazione.
Art. 9 - Possono pescare solo gli associati che hanno richiesto il permesso di pesca. La canna o le canne devono essere utilizzate solo dal titolare del buono-pesca e non da terzi.


Art. 10 - Non si rilasciano permessi di pesca di durata inferiore alle due ore.
Art. 11 - Si rilasciano solo permessi di pesca con possibilità di utilizzare al massimo due canne.
Art.12 - I permessi di pesca con due canne sono usufruibili da un solo pescatore e vanno richiesti al momento del rilascio del permesso.
Art. 13 - Prima d’iniziare a pescare bisogna richiedere il permesso di pesca. Al termine, nel caso in cui venga oltrepassato di 15 minuti lo scadere del buono pesca, dovrà essere corrisposta la quota ripopolamento relativa alla mezz’ora, come supplemento al permesso di pesca; se verranno oltrepassati i 45 minuti, dovrà essere corrisposta la quota relativa ad un’ora di supplemento al permesso di pesca.




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